Il dr. Francesco Cavanna, medico urologo perfezionato in andrologia, di Piacenza, attesta:
“All’esame obiettivo si riscontra la presenza di frenulo balano – prepuziale del pene breve, tale da non permettere una penetrazione anale se non con lacerazione dello stesso”. “All’esame obiettivo non segni di pregressa lacerazione del frenulo balano – prepuziale, che si presenta anatomicamente breve e intatto.”
“Sulla base del riscontro anatomico, ritengo impossibile che il sig. Milani Guido abbia avuto in precedenza rapporti sessuali con penetrazione anale.”
Il prof. Maurizio Bruni, medio legale, urologo, scrive:
“Appare con evidenza che la situazione anatomica di Milani (ben documentata anche con fotografie per se’ rende impossibile qualunque penetrazione, non solo anale ma anche vaginale, senza una lacerazione sanguinante del frenulo.”
“Ove fosse avvenuto un coito, il frenulo si sarebbe dovuto sicuramente, al di là di ogni ragionevole dubbio, lacerare”.
“Dalla documentazione anche fotografica appare che tale frenulo è intatto.”
“La parte offesa parla di penetrazione anale: se ciò fosse vero, è indiscutibile che vi sarebbero state anomalie nel membro (ut supra descritte: lacerazione del frenulo), ben visibili anche a distanza di molto tempo e non riscontrate nel caso di specie”.
“Appare quindi illogico scientificamente ritenere che il sig. Milani possa aver mai compiuto atti penetrativi.”
Il dr. Diego Ettore Cuzzocrea, già primario di urologia al policlinico “Sant’Orsola – Malpighi” di Bologna, certifica:
“L’esame obiettivo dei genitali esterni ha evidenziato: prepuzio esuberante, anelastico, con frenulo corto congenito, in assenza di lesioni cicatriziali su base traumatica. Tale quadro rende impossibile apertura del prepuzio con esteriorizzazione del grande anche a pene flaccido”.
“In considerazione di tale situazione anatomica ritengo che i rapporti sessuali con penetrazione per via anale non siano possibili per la scarsa elasticità dei tessuti sovrascritti. Infatti un eventuale tentativo di penetrazione anche consenziente e con l’ausilio di pomate lubrificanti comporterebbe facilmente lacerazione del prepuzio del frenulo”.
Il dr. Robbi Manghi, medico legale di Reggio Emilia, attesta:
“Se ci fosse stato un rapporto anale così come descritto nell’atto accusatorio, si sarebbe riscontrato allora e a tutt’oggi, al di là di ogni ragionevole dubbio, un esito post lacerativo del frenulo, condizione di non difficile valutazione e riscontro da parte di qualsiasi medico o figura sanitaria”.
Il dr. Gianni Cancarini, primario di urologia alla clinica “San Camillo” di Cremona rileva:
“Milani è riscontrato affetto da prepuzio esuberante con fimosi e da frenulo breve”
“Ribadisco che queste patologie sono di tipo congenito, quindi già presenti prima dei fatti di cui Milani è accusato”.
“Ribadisco che i rapporti sessuali con penetrazione anale non sono possibili, né con soggetti consenzienti né con soggetti non consenzienti, perché causerebbero una para-fimosi con lacerazione del frenulo e conseguente dolore e sanguinamento.”
“A tal proposito non ho riscontrato cicatrici a carico del prepuzio e del frenulo dovute a tentativi pregressi di penetrazione anale.”
Le distinte perizie accertano dunque che Guido Milani, a causa della malformazione diagnosticata e delle relative patologie congenite, fallirebbe in qualsivoglia tentativo di rapporto sessuale con penetrazione e certificano un sapere scientifico nuovo, emerso analizzando sia le condizioni anatomiche dell’apparato genitale, sia l’integrità odierna del frenulo unita alla peculiare anatomia del pene, ovvero che Guido non ha mai nemmeno tentato, in vita sua, di intraprendere alcun rapporto penetrativo anale, come invece falsamente denunciato dalla parte offesa.
Si tratta dunque di rigorose conclusioni medico-legali inconciliabili con una sentenza di condanna per violenza sessuale consistita – usando le parole della parte offesa – in una penetrazione anale con violenza.
Le relazioni urologiche e le perizie medico-legali qui riassunte vengono così presentate nell’atto di revisione unitamente ad altri elementi probatori, al fine di offrire alla Magistratura una precisa ricostruzione della verità.